COSTITUZIONE E STATUTO
Art. 1 Costituzione, denominazione, sede
L'Associazione "Marianella Garcia Villas - Onlus" si è costituita in data 20 gennaio 2005, con sede a Sommariva del Bosco (CN), v.le Principi di Piemonte 18, attraverso la presente scrittura privata, che verrà registrata entro i termini e a norma di legge, ed è retta dal presente Statuto, che diviene parte integrante della scrittura di costituzione.
La denominazione ufficiale potrà essere integrata con altre espressioni a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 Scopi, finalità ed attività istituzionali
L'Associazione ha lo scopo di accrescere e diffondere la cultura della solidarietà e della giustizia sociale, nel campo della solidarietà e cooperazione internazionale in favore di bambini, famiglie e comunità.
Essa si fonda su principi democratici, non persegue scopi di lucro; è aconfessionale ed apartitica; principio fondamentale è il rispetto dell'autonomia, dell'identità e della specificità delle singole persone ed enti che ne fanno parte.
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Per tali fini l'Associazione potrà :
1. ideare, organizzare, promuovere e realizzare o aderire a progetti volti alla promozione umana, sociale e civile di individui e comunità, in ambito nazionale ed internazionale;
2. ideare, organizzare, promuovere e realizzare o aderire a manifestazioni culturali ( convegni, mostre, eventi), festival e spettacoli ( teatrali, musicali, cinematografici, folcloristici);
3. ideare, organizzare, promuovere e realizzare ed aderire a corsi di formazione inerenti ai propri fini;
4. realizzare e diffondere testi a carattere divulgativo sui temi della solidarietà e dello scambio tra culture diverse;
5. promuovere, gestire ed aderire a raccolte di fondi, di materiali e di risorse in genere da destinare ai progetti di promozione di cui al punto 1 ;
6. collaborare con Enti, Amministrazioni, Scuole di ogni ordine e grado, Istituzioni Pubbliche e Private per la realizzazione di iniziative attinenti agli scopi dell' Associazione.
In nessun caso, comunque, l'Associazione potrà svolgere attività non rientranti tra quelle elencate alla lettera a. dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 3 Organizzazione Economica e Istituzionale
L'Associazione "Marianella Garcia Villas - Onlus" trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento da:
- quote associative, contributi privati;
-contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, Organismi Internazionali;
- donazioni, lasciti testamentari;
Eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, non potranno essere distribuiti tra i soci, neanche in modo indiretto, ma dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività.
In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali giacenze di fondi e di beni dovranno essere destinati ad altre Onlus operanti nel settore della beneficenza. Gli eventuali proventi derivanti dall'attività associativa saranno interamente reinvestiti per il conseguimento dello scopo sociale, anche attraverso la loro destinazione a specifiche riserve.
L'Associazione garantirà la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche, e delle prestazioni fornite dagli Associati per la gestione istituzionale dell'Associazione stessa.
Tuttavia l'Associazione potrà rimborsare le spese sostenute dai Soci nell'espletamento degli incarichi ad essi conferiti dagli organi istituzionali.
Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione potrà gestire attività connesse a tali fini, anche attraverso l'assunzione diretta di personale dipendente o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo.
Tutta l'attività dell'Associazione dovrà essere documentata a norma di Legge, attraverso la corretta e trasparente tenuta dei libri e delle scritture obbligatorie ed attraverso la presentazione del Rendiconto delle Entrate e delle Spese complessive e/o del Bilancio di Esercizio.
Art. 4 Durata
L'Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non potrà sciogliersi prima che le delibere assunte dai suoi organi non siano completamente estinte.
Art. 5 Soci e Quote Associative
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che abbiano raggiunto la maggiore età, che avranno la qualifica di Soci Individuali, ed inoltre Enti, Associazioni ed Imprese, che avranno la qualifica di Soci Collettivi. La quota di adesione per i Soci sia Individuali che Collettivi è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dall' Assemblea dei Soci. Nel caso non venga fissata o approvata rimane in vigore la quota stabilita per l'annualità precedente.
Art. 6 Ammissione, esclusione e diritti dei Soci
L'Associazione può essere composta da un numero illimitato di Soci. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo. Ogni nuova iscrizione o variazione verrà annotata sul Libro Soci.
Ai Soci sarà garantita l'uniformità del rapporto associativo e la democraticità delle cariche attraverso modalità associative che assicurino la massima trasparenza e partecipazione, senza limiti temporali.
La qualifica di Socio viene a decadere:
- per recesso diretto, tramite comunicazione in forma scritta inviata alla sede dell'Associazione;
- nel caso in cui un socio compia gravi atti che violino i principi ispiratori dell'Associazione;
- per mancato versamento della quota associativa.
L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.
Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro la fine dell'anno.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
I Soci hanno diritto:
- a partecipare di diritto a tutte le iniziative associative;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di parola e di voto;
- a concorrere alle cariche sociali;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.
L' associato non può trasferire a terzi la propria quota associativa, neppure in sede di successione.
Art. 7 Organi istituzionali
Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Art. 8 L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea approva il regolamento interno e delibera in merito ad eventuali proposte di modifica dello Statuto e del regolamento stesso; elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente; approva la relazione finanziaria consuntiva e quella programmatica; avanza proposte per l'attività dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente, oppure su delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di 1/5 dei membri dell'Assemblea, e deve riunirsi almeno una volta all'anno. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, tramite delega un Associato.
I Soci Collettivi di cui all'art. 5 possono essere rappresentati in Assemblea dal Rappresentante Legale dell'Ente associato o da un delegato, previa presentazione di delega scritta.
Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 persone, dura in carica un anno e provvede ad organizzare e coordinare l'attività dell'Associazione, attuando le direttive dell'Assemblea con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea nell'ambito dei Soci in regola con l'iscrizione. Ogni associato può essere eletto più volte alla carica di Consigliere. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, in caso di parità di voti prevale la tesi appoggiata dal Presidente.
Il Consiglio nomina, al suo interno, un Vice-Presidente ed il Segretario .
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, aggiorna l'elenco dei Soci e ne verifica la regolarità;
collabora con il Presidente nella gestione delle iniziative associative, provvede all'incasso delle quote associative e gestisce la cassa dell'Associazione; provvede, direttamente o attraverso terzi, alla gestione contabile e fiscale.
Il Vice-Presidente coadiuva l'opera del Presidente stesso e può essere delegato ad operare in sua vece.
Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare annualmente all'Assemblea dei Soci il Rendiconto economico-finanziario e di fornire a qualunque Socio ne faccia richiesta ampie e documentate spiegazioni sulle suddette relazioni.
Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito.
Art. 10 Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo e ne sottoscrive i verbali. In caso di impedimento temporaneo, anche in assenza di delega da parte del Presidente, assume temporaneamente le sue funzioni il Vice-Presidente. In caso di impedimento definitivo, di qualsivoglia natura, il Vice-Presidente, entro 30 giorni, convoca l'Assemblea dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali. Lo stesso Socio può essere rieletto più volte alla carica di Presidente.
Art. 11 Decadenza delle cariche
I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decadono:
- per dimissioni volontarie;
- per revoca, qualora non esplichino più l'attività inerente la carica assunta, o quando siano intervenuti gravi motivi, su decisione del Consiglio Direttivo;
- alla naturale scadenza del mandato conferito.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio;
nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 12 Esercizio Finanziario
L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di Febbraio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed entro il mese di Aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Essi devono essere resi noti ai Soci entro i quindici giorni precedenti la seduta.
I rendiconti e i bilanci devono essere redatti secondo il principio della trasparenza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto delle norme previste dalla legge.
Art. 13 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale.
Il collegio sarà composto di tre arbitri: il primo, nominato dal Socio; il secondo, nominato dal Consiglio Direttivo; il terzo, nominato dai primi due arbitri, di comune accordo fra loro.
La decisione del collegio arbitrale è inappellabile.
Art. 14 Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. L'associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.
Art. 15 Norme conclusive
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dell'Art. 36 e ss. del codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altra regolamentazione dell'Associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 20 gennaio 2005.
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